Sez. 1, Sentenza n. 9307 del 19/09/1997 (Rv. 508128 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Dichiarazioni rese dalla madre - Utilizzazione sul piano probatorio - Ammissibilità - Limiti - Rifiuto ingiustificato di una parte di sottoporsi a prelievi ematici - Conseguenze - Valutazione da parte del giudice come argomento di prova, ex art. 116 cod. proc. civ. - Legittimità.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA
Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità o della maternità naturale, la inidoneità della sola dichiarazione della madre a costituire prova della paternità naturale, sancita dall'ultimo comma dell'art. 269 cod. civ., non è parificabile al divieto assoluto di utilizzazione delle eventuali, predette dichiarazioni, non potendosi escludere, coerentemente con il disposto dell'art. 116 cod. proc. civ. (che, alle dichiarazioni delle parti ed al loro contegno processuale, riconosce valore di argomento di prova, pur se non piena), che il giudice possa utilizzarle coniugandone il contenuto con altri argomenti di prova, onde fondare, sul risultato ermeneutico così complessivamente ottenuto, il proprio legittimo convincimento. Tra gli argomenti di prova idonei a fondare il convincimento del giudicante rientra anche l'ingiustificato rifiuto della parte di sottoporsi ad esami ematologici, non potendosi, al riguardo, trarre argomento contrario dalla giurisprudenza costituzionale che, "in subiecta materia", si è pronunciata nel senso della illegittimità delle norme processuali penali che consentono il prelievo ematico coattivo (sentenze n. 238 e n. 257 del 1996), trattandosi, nella specie, di valutare non della legittimità o meno di un prelievo funzionale alle prove genetiche sul DNA, ma soltanto se, ferma la inviolabilità della persona e la incoercibilità del prelievo medesimo, dalla scelta negativa di rifiutarne il consenso sia lecito trarre argomenti di prova al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti in corso di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)