diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 35827 del 04/06/2010 Ud. (dep. 06/10/2010) Rv. 248500 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Compatibilità con il tentato furto - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248500-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

In tema di tentato furto, l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il giudice, avuto riguardo alle concrete modalità dell'azione e a tutte le circostanze di fatto desumibili dalle risultanze processuali, accerti che il reato, qualora fosse stato consumato, avrebbe cagionato alla vittima un danno di speciale tenuità. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l'accertamento del giudice deve appuntarsi su un bene di valore particolarmente tenue, che sia specificamente individuato quale unico oggetto del tentato furto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)