diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11142 del 06/10/2005 Ud. (dep. 30/03/2006) Rv. 233885 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Delitto tentato - Attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233885-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

In tema di reati contro il patrimonio, l'attenuante comune del danno di speciale tenuità (art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.) non si applica al delitto tentato (nella specie tentato furto), posto che il danno patrimoniale non è elemento costitutivo dell'ipotesi delittuosa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)