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Sez. 2, Sentenza n. 39837 del 22/05/2009 Ud. (dep. 13/10/2009) Rv. 245258 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Concedibilità dell'attenuante anche nel caso di delitto tentato - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245258-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

L'apprezzamento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nel reato tentato deve avere riguardo alle concrete modalità dell'azione e a tutte le circostanze del fatto desumibili dalle risultanze processuali, in modo da accertare che il reato, ove fosse stato consumato, avrebbe cagionato in modo diretto ed immediato un danno di speciale tenuità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)