Sez. U, Sentenza n. 3600 del 28/05/1986 (Rv. 446520 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DISPOSTA AI SENSI DELLE LEGGI SUL MEZZOGIORNO E LE AREE DEPRESSE - POSIZIONE DEL PRIVATO NELLA FASE PROCEDIMENTALE SUCCESSIVA ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - NATURA - DIRITTO SOGGETTIVO ED INTERESSE LEGITTIMO - PRESUPPOSTI RELATIVI - CLAUSOLA RICOLLEGANTE ALL'INADEMPIMENTO DEL PRIVATO LA POSSIBILITÀ DELLA P.A. DI ANNULLARE O REVOCARE L'EROGAZIONE - ESAME RELATIVO DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 2248 DEL 1865 ALL. E - INSUSSISTENZA.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DISPOSTA AI SENSI DELLE LEGGI SUL MEZZOGIORNO E LE AREE DEPRESSE - POSIZIONE DEL PRIVATO NELLA FASE PROCEDIMENTALE SUCCESSIVA ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - NATURA - DIRITTO SOGGETTIVO ED INTERESSE LEGITTIMO - PRESUPPOSTI RELATIVI - CLAUSOLA RICOLLEGANTE ALL'INADEMPIMENTO DEL PRIVATO LA POSSIBILITÀ DELLA P.A. DI ANNULLARE O REVOCARE L'EROGAZIONE - ESAME RELATIVO DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 2248 DEL 1865 ALL. E - INSUSSISTENZA.*
Rispetto alla concessione del contributo disposta ai sensi delle leggi dirette a favorire l'industrializzazione del Mezzogiorno e delle altre aree depresse (art. 102 d.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523, modificato dall'art. 10 della legge 6 ottobre 1971 n. 853), la posizione del privato, nella fase procedimentale successiva alla emanazione del provvedimento assume una duplice consistenza: di diritto soggettivo riguardo alla regolamentazione data al rapporto con l'atto, di natura convenzionale, in cui la concessione si è alla fine del procedimento tradotta con l'adesione del privato alle condizioni fissate dalla P.a.; di interesse legittimo in correlazione al potere di autotutela spettante alla P.a.. Pertanto, in Mancanza di una specifica norma di legge, le clausole, le quali, nell'ambito del rapporto di natura privatistica originato dallo atto convenzionale, collegano all'inadempimento del privato la possibilità della P.a. Di "annullare" o "revocare" l'erogazione, attuano un meccanismo sanzionatorio assimilabile alla clausola risolutiva espressa disciplinata dall'art. 1456 cod. civ., con la conseguenza che, in relazione all'esame di esse, la giurisdizione del giudice ordinario non trova limiti nel suo Esercizio ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E.. (V 3945/81, mass n 414600; (V 1611/76, mass n 380376).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 113, Cod. Civ. art. 1456, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 102, Legge 06/10/1971 num. 853 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)