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Sez. 1, Sentenza n. 4276 del 22/06/1983 (Rv. 429205 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE - AZIONE RELATIVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE.*
Stato
decisa il 1983-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429205-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE - AZIONE RELATIVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE.*

Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'Onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la Mancanza di una causa che lo giustifichi. (V 4963/78, mass n 394699; (Conf 312/70, mass n 345184; (Conf 3863/69, mass n 344206).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)