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Sez. 3, Sentenza n. 3454 del 26/05/1980 (Rv. 407295 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - IDONEITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407295-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - IDONEITA - CONDIZIONI.*

L'atto o il fatto volontario che preclude al locatore il diritto di opporsi alla proroga legale del contratto e quello che sia maliziosamente preordinato da lui a creare lo stato di necessita, ovvero si concreti in un comportamento inescusabile, onde l'atto o il fatto volontario del locatore non costituisce ostacolo a far valere l'opposizione alla proroga, quando trova la sua ragion d'essere in giustificate esigenze di qualsiasi natura, comprese quelle di carattere economico, sempreche trattisi di esigenze meritevoli di considerazione secondo la comune coscienza. (V 816/78, mass n 390160; (V 2405/66, mass n 324658).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)