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Sez. 6, Sentenza n. 4571 del 01/12/1995 Cc. (dep. 15/02/1995) Rv. 204007 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine | Perentorietà - Sussistenza - Regole generali per il calcolo della decorrenza - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie: scadenza in giorno festivo; non computabilità del giorno iniziale.
Stato
decisa il 1995-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204007-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine

La natura perentoria del termine di dieci giorni, entro il quale il Tribunale del riesame deve emettere la propria decisione, non influenza il metodo di calcolo del decorrere del termine il quale segue le regole generali, a cui il legislatore non ha esplicitato alcuna eccezione. (Principio affermato dalla Cassazione con specifico riguardo alla necessità di osservare, nel calcolo del termine di cui sopra, la regola della proroga per ipotesi di scadenza in giorno festivo nonché quella del non computo del giorno iniziale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)