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Sez. 6, Sentenza n. 1795 del 21/05/1998 Cc. (dep. 24/06/1998) Rv. 211252 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Perentorietà - Sussistenza - Influenza di tale natura sul sistema di calcolo - Esclusione - Computo secondo gli ordinari principi in materia - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211252-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

In tema di procedimento di riesame, la natura perentoria del termine di dieci giorni entro il quale il tribunale deve emettere la propria decisione, ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., non ha alcuna influenza sul metodo di calcolo del termine stesso, secondo il quale il "dies a quo" non si computa nel conteggio e la scadenza del termine in giorno festivo deve essere prorogata al giorno seguente non festivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)