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Sez. 2, Sentenza n. 5699 del 21/10/1997 Cc. (dep. 21/11/1997) Rv. 209027 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Individuazione del termine finale - Regole generali - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209027-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

In tema di procedimento di riesame, la natura perentoria del termine di dieci giorni entro il quale il tribunale del riesame deve emettere la propria decisione non influenza il metodo di calcolo del decorrere del termine, il quale segue le regole generali, cui il legislatore non ha inteso derogare; ne deriva che il termine di dieci giorni <<dalla ricezione degli atti>> fissato dall'art. 309, nono comma, cod. proc. pen. per la decisione sulla richiesta di riesame deve essere calcolato tenendo conto della regola della proroga per l'ipotesi di scadenza in giorno festivo nonché di quella del non computo del giorno iniziale (art. 172, terzo e quarto comma cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)