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Sez. 5, Sentenza n. 145 del 12/01/1999 Cc. (dep. 23/04/1999) Rv. 213189 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Associazione di stampo mafioso - Assoluzione nel processo di cognizione - Autonomia del procedimento di prevenzione nei confronti di quest'ultimo - Assorbente rilevanza nel giudizio di prevenzione - Esclusione - Doveri di valutazione spettanti al giudice della prevenzione.
Stato
decisa il 1999-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213189-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di misure di prevenzione, l'assoluzione (anche se irrevocabile) dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. non comporta automatica esclusione della pericolosità del soggetto, quando la valutazione di tale requisito sia stata effettuata in base ad elementi distinti, anche se desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievo nella sentenza di assoluzione. (Nella fattispecie la Corte, enunciando il principio sopra riportato, ha precisato che la carcerazione preventiva del proposto non è, di per sè, elemento dal quale possa desumersi la cessazione della pericolosità, come, d'altronde, è desumibile sulla base della concreta esperienza giudiziaria in tema di criminalità mafiosa).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)