Sez. 2, Sentenza n. 13544 del 06/12/2005 Cc. (dep. 13/04/2006) Rv. 233798 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Irrevocabilità dell'accertamento della pericolosità sociale - Deroga - Fatto nuovo - Assoluzione nel giudizio penale - Ammissibilità della rivalutazione della pericolosità sociale - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In tema di misure di prevenzione, l'irrevocabilità dell'accertamento della pericolosità sociale è subordinata alla condizione "rebus sic stantibus", e pertanto la rivalutazione è possibile in presenza di elementi nuovi, perché mai valutati anche se esistenti, ovvero sopravvenuti, che possono essere costituiti dall'intervento della sentenza assolutoria nel giudizio penale, sempre che essa non sia dovuta ad una diversa valutazione di quegli stessi elementi che, considerati nella prospettiva del giudizio di prevenzione, sono già stati ritenuti sufficienti a fondare il giudizio di pericolosità "ante delictum".
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)