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Sez. 2, Sentenza n. 20683 del 26/10/2005 (Rv. 585207 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Mutamento della domanda riguardo al "petitum" - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa ad accertamento della proprietà di porzione terreno.
Stato
decisa il 2005-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585207-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

A norma dell'art. 345 cod. proc. civ., può configurarsi un mutamento di domanda non consentito, riguardo al "petitum", solo quando risulti innovato l'oggetto della pretesa, inteso non come "petitum" immediato (ossia, come provvedimento richiesto), bensì come "petitum" mediato (cioè, come richiesta di attribuzione di un determinato bene). Ne consegue che è da escludere la ravvisabilità di una"mutatio libelli"vietata, dovendosi invece ritenere ricorrente una consentita "emendatio", allorchè la modifica della domanda iniziale venga ad incidere sul "petitum" solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda. (Nella specie, i resistenti avevano chiesto l'accertamento del loro diritto di proprietà su una striscia di terreno posta in una determinata via della larghezza di m. 1, 30, contigua alla striscia larga m. 4 già di proprietà del loro dante causa e ora di proprietà della controparte, mentre con l'appello incidentale avevano indicato la striscia di terreno sita nella medesima strada larga m. 1, 30 e lunga m. 4 contigua alla proprietà della controparte. Parte ricorrente aveva lamentato la differenza tra le due strisce, rettangolare la prima, triangolare la seconda, la S.C. in affermazione del consolidato principio di cui sopra ha ritenuto sussistere una mera precisazione della domanda originaria, relativa al solo bene controverso, resasi necessaria in dipendenza dell'istruttoria compiuta anche a mezzo del consulente tecnico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)