Sez. 3, Sentenza n. 4804 del 06/03/2006 (Rv. 587488 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Mutamento della domanda riguardo al "petitum" e alla "causa petendi" - Ambito - Nuova qualificazione giuridica - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
A norma dell'art. 345 cod. proc. civ. non è configurabile come domanda nuova in appello quella con cui non vengano mutati il bene della vita richiesto, ossia il "petitum", né i fatti posti a base della domanda, ossia la "causa petendi", ma solo la qualificazione giuridica di questi ultimi. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il relativo motivo di ricorso con il quale era stata addotta la supposta violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. sul rilievo che era stata prospettata, per la prima volta in appello, la deduzione che, anziché ritenere un assegno come consegnato quale prestazione di garanzia fideiussoria, si sarebbe dovuto ritenere che il titolo configurasse una promessa di pagamento implicante un riconoscimento di debito da parte del soggetto che lo aveva sottoscritto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)