Sez. L, Sentenza n. 5006 del 11/03/2004 (Rv. 571006 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Mutamento della domanda riguardo al "petitum" -Ambito - Nuova qualificazione giuridica - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
A norma dell'art. 345 cod. proc. civ., può configurarsi un mutamento di domanda non consentito, riguardo al "petitum", solo quando risulti innovato l'oggetto della pretesa, inteso non come "petitum" immediato (ossia come provvedimento richiesto), bensì come "petitum" mediato (cioè come richiesta di attribuzione di un determinato bene). Ne consegue che è da escludere la "mutatio libelli" vietata, dovendosi invece ritenere ricorrente una consentita "emendatio", allorché cambi solo la qualificazione giuridica della pretesa, rimanendo inalterato il "thema decidendum". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva ammesso la richiesta di pagamento di una somma a titolo di indennità a titolo di indennità risarcitoria per equivalente del mancato versamento dell'"Anzianità Professionale Edile" [APE] alla Cassa Edile da parte del datore di lavoro, dopo che chiesto al giudice di primo grado era stato richiesto il pagamento della somma a titolo di APE, allegando l'inadempimento del datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)