diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8225 del 11/04/2011 (Rv. 617879 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO | Esercizio del mandato fuori della circoscrizione del tribunale assegnato al procuratore - Elezione del domicilio nel luogo del processo - Necessità - Mancanza - Elezione "ex lege" del domicilio presso la cancelleria - Presunzione assoluta - Conseguenze in tema di notificazione della sentenza e dell'impugnazione.
Stato
decisa il 2011-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617879-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO

Ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, il procuratore che esercita il suo ministero in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio - all'atto di costituirsi in giudizio - nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in mancanza di ciò, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria di detto giudice; con la conseguenza che tale domicilio assume rilievo sia ai fini della notifica al procuratore medesimo, idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione, che ai fini della notifica di quest'ultima.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)