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Sez. U, Sentenza n. 916 del 03/02/1996 (Rv. 495694 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Azione dell'I.N.A.I.L. diretta al soddisfacimento di crediti contributivi - Distinzione fra azione di accertamento del credito contributivo e azione per la riscossione di esso - Irrilevanza - Termine prescrizionale - Decorrenza - Inizio della lavorazione protetta quanto alla prima rata del contributo e inizio di ciascun periodo lavorativo per le rate successive - Rilevanza - Disposizioni di cui agli artt. 2935 2945 cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1996-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495694-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

La disciplina di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, concernente la prescrizione dei crediti dell'I.N.A.I.L. verso i datori di lavoro aventi ad oggetto i premi di assicurazione - prescrizione che ha avuto durata annuale dalla data di entrata in vigore del citato d.P.R. a quella del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33), durata triennale da quest'ultima data a quella di entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536 (convertito in legge 29 febbraio 1988 n. 48) e durata decennale a partire da quest'ultima data - si applica non solo all'azione diretta al soddisfacimento di crediti contributivi già definitivamente accertati e liquidati, ma anche all'azione di accertamento e liquidazione dei medesimi crediti; in ogni caso pertanto il suddetto termine prescrizionale decorre dall'inizio della lavorazione protetta quanto alla prima rata e dal decimo giorno dall'inizio di ciascun periodo lavorativo (dal 20 febbraio di ciascun anno, a partire dal 1 gennaio 1991, ai sensi del D.M. 13 dicembre 1989) per le rate successive. Alla suddetta prescrizione si applicano, salvo diversa ed espressa disposizione contraria di legge, le norme di cui agli artt. 2935 2945 cod. civ. con la conseguenza che la stessa è soggetta ad interruzione mediante atti stragiudiziali che valgano a costituire in mora il debitore, quali la comunicazione dei verbali ispettivi qualora il giudice del merito ravvisi in essi un'intimazione ad adempiere.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 28 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 44 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)