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Sez. 6, Sentenza n. 431 del 03/02/1999 Cc. (dep. 24/06/1999) Rv. 213897 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca - Dedotta inesistenza giuridica del titolo applicativa - Rimedio esperibile - Revoca - Esclusione - Incidente di esecuzione - Proponibilità - Inesistenza giuridica del titolo individuata nella sopravvenuta morte del proposto nelle more della procedura - Fondatezza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213897-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

L'istituto della revoca del provvedimento applicativo di una misura di prevenzione, previsto dall'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, riguarda le ipotesi in cui si deduca un fatto nuovo che faccia venir meno la situazione posta a fondamento del provvedimento, ovvero anche quelle in cui l'interessato voglia far valere, con efficacia ex tunc, la insussistenza originaria dei presupposti legittimanti il provvedimento applicativo, ma non può estendersi ai casi di dedotta inesistenza giuridica del titolo. è attivabile qualora si deduca, quale impedimento originario all'adozione del provvedimento, l'inesistenza in vita del proposto al momento della pronuncia del decreto applicativo della misura di prevenzione patrimoniale, potendosi invece proporre incidente di esecuzione, ricorribile per cassazione ex artt. 593 e 469 c.p.p. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte, giudicando nel merito, ha peraltro affermato che il decesso del proposto nelle more della procedura di prevenzione non determina alcun effetto sulla confisca dei suoi beni disposta in primo grado).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)