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Sez. 1, Sentenza n. 6379 del 13/11/1997 Cc. (dep. 26/01/1998) Rv. 209556 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Morte del sottoposto a misura di prevenzione - Caducazione della confisca sui beni - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209556-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

Il decesso della persona sottoposta a misura di prevenzione personale - una volta che siano rimasti accertati ai fini specifici della speciale legislazione in materia i presupposti di pericolosità qualificata, (per tale intendendosi l'appartenenza ad associazione per delinquere di tipo mafioso), e di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca - non fa venire meno quest'ultima misura, posto che le finalità perseguite dal legislatore non prescindono, dalla preesistenza del soggetto e neppure possono ritenersi necessariamente legate alla sua persistenza in vita. Infatti il fine perseguito a mezzo della normativa antimafia in tema di misure di prevenzioni patrimoniali è quello di eliminare dal circuito economico beni in disponibilità di soggetto collegato con organizzazione criminale di stampo mafioso di presunta illecita acquisizione, in modo tale da impedire la riproducibilità, mediante uso diretto ovvero reinvestimento dei medesimi, di ricchezza inquinata all'origine, di guisa che i beni assoggettati a confisca finiscono con l'essere oggettivamente pericolosi di per sè, a prescindere dall'eventuale decesso del soggetto sottoposta a misura di prevenzione personale, in quanto strumento di sviluppo dell'organizzazione mafiosa e dei suoi membri.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 lett. T CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)