Sez. 3, Sentenza n. 51897 del 08/09/2016 Ud. (dep. 06/12/2016) Rv. 268400 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI | Impianti audiovisivi - Uso per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori - Reato di cui agli artt. 4 e 38 della legge n. 300 del 1970 e 23, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 15 - Natura - Eventualmente abituale - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI
L'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, sanzionato penalmente dal combinato disposto degli artt. 4 e 38 comma primo, l. 20 maggio 1970 n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori) e 23, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, rientra nel paradigma del reato eventualmente abituale, che attribuisce rilevanza sia al fatto singolo sia alla reiterazione della condotta; ne consegue che è punibile il datore di lavoro, che, pur non avendo installato gli strumenti a controllo a distanza dell'attività lavorativa, li abbia utilizzati o tollerato la loro utilizzazione fuori dei casi consentiti.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 38, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 114, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 171, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 179, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)