diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4581 del 11/05/1994 (Rv. 486566 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere | Individuazione per le controversie ex art. 409 n. 3 cod. proc. civ. - Disciplina ex art. 1 legge n. 128 del 1992 - Operatività - Carattere esclusivo del criterio ivi indicato - Riferimento al domicilio del lavoratore al momento della instaurazione della controversia - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486566-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere

Ai sensi del quarto comma dell'art. 413 cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 128, che, per le controversie previste dal n. 3 dell'art. 409 dello stesso codice, stabilisce la competenza del giudice "nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'art. 409", tale foro, che ha carattere esclusivo e la cui previsione è ispirata ad esigenze di tutela del lavoratore parasubordinato, deve essere identificato con riguardo al domicilio in cui si svolge o si è svolta l'attività del lavoratore medesimo, dovendo escludersi, nel caso di rapporto gia cessato, la possibilità di riferimento al domicilio del lavoratore al tempo dell'instaurazione della controversia, atteso anche che tale possibilità consentirebbe allo stesso lavoratore - in contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost. - di scegliersi il giudice con il preventivo trasferimento del proprio domicilio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 128 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)