diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4182 del 11/12/1974 (Rv. 372836 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - AUTOMATICITA DELL'INTERRUZIONE - PERSISTENZA ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALLA NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI DECORRENZA DEL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE.*
Stato
decisa il 1974-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372836-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - AUTOMATICITA DELL'INTERRUZIONE - PERSISTENZA ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALLA NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI DECORRENZA DEL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE.*

La morte del procuratore della parte produce l'interruzione automatica del processo indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti od il giudice, e tale sistema e rimasto immutato anche dopo la pronuncia della Corte costituzionale, a seguito della quale il termine per la riassunzione del procedimento decorre non piu dal momento in cui l'evento si e verificato, bensi da quello della notificazione e dichiarazione dell'evento stesso. (Conf 2238'70, mass n 348388).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)