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Sez. 2, Sentenza n. 3483 del 19/05/1988 (Rv. 458829 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE - DICHIARAZIONE IN UDIENZA - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1988-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458829-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE - DICHIARAZIONE IN UDIENZA - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA.*

A seguito dell'interruzione del processo per morte del procuratore della parte costituita, dichiarata in udienza, il termine semestrale per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale di tale interruzione, e, cioè, dalla data dell'udienza stessa, per le parti presenti, ovvero da quella della notificazione del relativo provvedimento, per le parti assenti, mentre resta irrilevante, anche nei confronti della parte rappresentata dal procuratore defunto, che dell'evento medesimo sia stata già acquisita conoscenza "aliunde". (V 5820/80, mass n 409644; (V 4182/74, mass n 372836; (V 356/70, mass n 345280; (V 1010/69, mass n 339466).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 304, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)