Sez. L, Sentenza n. 1776 del 18/05/1976 (Rv. 380553 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - USO NORMATIVO DI ELARGIRE UNA PARTE DELLA VINCITA DEL GIOCATORE AL 'CROUPIER' - RIPARTIZIONE CON GLI ALTRI ADDETTI AL GIOCO E COL GESTORE - ATTRIBUZIONE IMMEDIATA E DIRETTA A CIASCUNO DEI BENEFICIARI - NATURA RETRIBUTIVA DELLA QUOTA DI SPETTANZA DEL SINGOLO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - BASE IMPONIBILE CONTRIBUTIVA PREVIDENZIALE - CONDIZIONI - NOZIONE COMUNE DI MANCIA EX ARTT 27 DPR N 797 DEL 1955 E 12 LEGGE N 153 DEL 1969 - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - USO NORMATIVO DI ELARGIRE UNA PARTE DELLA VINCITA DEL GIOCATORE AL 'CROUPIER' - RIPARTIZIONE CON GLI ALTRI ADDETTI AL GIOCO E COL GESTORE - ATTRIBUZIONE IMMEDIATA E DIRETTA A CIASCUNO DEI BENEFICIARI - NATURA RETRIBUTIVA DELLA QUOTA DI SPETTANZA DEL SINGOLO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - BASE IMPONIBILE CONTRIBUTIVA PREVIDENZIALE - CONDIZIONI - NOZIONE COMUNE DI MANCIA EX ARTT 27 DPR N 797 DEL 1955 E 12 LEGGE N 153 DEL 1969 - IRRILEVANZA.*
L'uso normativo in forza del quale il giocatore e tenuto ad elargire una parte della vincita al croupier, e questi a ripartirla con gli altri addetti al gioco e col gestore secondo percentuali predeterminate, opera l'attribuzione immediata e diretta a ciascuno dei beneficiari, dei quali l'accipiens assume la veste di mandatario. Conseguentemente, la quota di spettanza del singolo addetto non ha natura retributiva, per Mancanza degli estremi soggettivo (provenienza dal datore di lavoro) e oggettivo (relazione causale col lavoro prestato), e non puo essere ricompresa nella base imponibile contributiva previdenziale, se non nella misura in cui le parti, svincolandola dalla sua fonte e finalizzandola al regolamento del rapporto di lavoro, vi abbiano conferito funzione di coefficiente integrativo della retribuzione, nel rispetto del minimo retributivo. Ne ha Rilevanza, a tal fine, l'inclusione, nell'art 27 del DPR 30 maggio 1955, n 797, della mancia tra le somme non rientranti nella base imponibile, e l'omissione di essa nell'art 12 della legge 30 aprile 1969, n 153, nell'elenco tassativo dei casi esclusi, poiche tali norme si riferiscono alla nozione comune di mancia e non riguardano quelle regolate dall'uso normativo di cui sopra. (V 3080/74, mass n 371545; (V 2525/72, mass n 360025).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 770, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115, Preleggi art. 1 com. 4, Preleggi art. 8, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1420 art. 3, DPR 31/12/1971 num. 1420 art. 4, DPR 31/12/1971 num. 1420 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)