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Sez. 3, Sentenza n. 3607 del 13/04/1999 (Rv. 525259 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Giudizio secondo equità - Caratteristiche - Pronuncia secondo equità emessa dal giudice di pace - Ricorribilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525259-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Costituiscono limiti del giudizio secondo equità del giudice di pace ex art. 113 comma secondo (nuovo testo) cod. proc. civ., le norme costituzionali (in ragione della loro provenienza da fonte di livello superiore a quello della legge ordinaria istitutiva del giudizio di equità) i principi generali dell'ordinamento (per ragioni di intima connessione al sistema), le norme processuali (che non sono investite dall'equità). Il superamento di alcuno dei limiti sopra indicati rende la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità ricorribile per Cassazione, essendo, al di là di tale ipotesi, la sentenza stessa insindacabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)