Sez. 3, Sentenza n. 12692 del 16/11/1999 (Rv. 531172 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Giudizio secondo equità - Ricorribilità per cassazione - Limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità a norma dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374 sono impugnabili con ricorso per cassazione solo per violazione della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, non anche per inosservanza dei principi regolatori della materia al cui rispetto invece è tenuto il conciliatore con norma non più riprodotta con riguardo al giudice di pace. I suddetti limiti non escludono la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. nei casi di inesistenza della motivazione ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato, pur se siano state applicate norme di diritto esplicitamente o implicitamente ritenute corrispondenti all'equità, sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale insanabile contraddittorietà della motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)