Sez. L, Sentenza n. 542 del 11/02/1975 (Rv. 373846 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - CONDIZIONI - PARTE VITTORIOSA PARZIALMENTE - RICHIESTA ESECUTIVA DELLA SOMMA RICONOSCIUTA IN SENTENZA - ACQUIESCENZA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - CONDIZIONI - PARTE VITTORIOSA PARZIALMENTE - RICHIESTA ESECUTIVA DELLA SOMMA RICONOSCIUTA IN SENTENZA - ACQUIESCENZA - ESCLUSIONE.*
L'acquiescenza ad un provvedimento del giudice, preclusiva della impugnazione, deve risultare o da un'accettazione espressa, anche per facta concludentia - cioe da Atti che facciano desumere in maniera precisa ed univoca il proposito di non contrastare gli effetti giuridici del provvedimento del giudice - o da un'accettazione tacita, che consiste in Atti incompatibili con la volonta di avvalersi dell'impugnazione. Non puo ravvisarsi acquiescenza preclusiva della impugnazione nel comportamento della parte, parzialmente vittoriosa, la quale si limiti a pretendere, anche col ricorso agli Atti esecutivi, il pagamento del credito riconosciutole con la sentenza. (Conf 2031/71, mass n 352682; V 750/73, mass n 362985).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)