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Sez. 3, Sentenza n. 10683 del 07/11/2023 Ud. (dep. 14/03/2024) Rv. 286150 - 04

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Contenuto di intercettazioni telefoniche - Valore di prova - Sussistenza - Necessità di riscontro ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286150-04

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE

In tema di prove, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)