Sez. 2, Sentenza n. 7833 del 03/08/1990 (Rv. 468558 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - LIMITI.*
La svalutazione monetaria, al pari di ogni altro accadimento dal quale derivi squilibrio tra le prestazioni contrattuali può giustificare la risoluzione del negozio giuridico per eccessiva onerosità ai sensi e nei limiti dell'art. 1467 cod. civ. qualora, ancorché non provocata da avvenimenti eccezionali, presenti caratteri di imprevedibilità e straordinarietà. In particolare, trattandosi di contratto preliminare, la parte che invoca l'eccessiva onerosità ha l'Onere di provare l'asserita sproporzione tra le prestazioni verificatasi nel tempo compreso fra il contratto preliminare e la stipula di quello definitivo. A tal fine il giudice deve considerare comparativamente sia il valore del bene sia quello della prestazione corrispettiva, tenendo conto, al riguardo, della svalutazione monetaria e della variazione dei costi di mercato verificatasi nel periodo suddetto. (V 4023/89, mass n 463828; (V 5905/80, mass n 409698; (V 1158/78, mass n 390523).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)