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Sez. 5, Sentenza n. 2936 del 13/02/2015 (Rv. 634565 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI | Apposizione della firma dell'esercente l'impianto di distribuzione sulla scheda carburante per la convalida del rifornimento - Necessità.
Stato
decisa il 2015-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634565-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI

In tema di IVA, ai fini della detrazione dell'imposta assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi dell'impresa, è necessaria l'apposizione della firma dell'esercente l'impianto di distribuzione sulla scheda carburante per la convalida del rifornimento.

Riferimenti normativi: DPR 19/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 10/11/1997 num. 444 art. 2, DPR 10/11/1997 num. 444 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)