Sez. 5, Sentenza n. 2936 del 13/02/2015 (Rv. 634565 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI | Apposizione della firma dell'esercente l'impianto di distribuzione sulla scheda carburante per la convalida del rifornimento - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI
In tema di IVA, ai fini della detrazione dell'imposta assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi dell'impresa, è necessaria l'apposizione della firma dell'esercente l'impianto di distribuzione sulla scheda carburante per la convalida del rifornimento.
Riferimenti normativi: DPR 19/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 10/11/1997 num. 444 art. 2, DPR 10/11/1997 num. 444 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)