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Sez. 2, Sentenza n. 3497 del 09/04/1987 (Rv. 452488 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE - COSIDDETTO CONDONO - ININFLUENZA SULLE POSIZIONI SOGGETTIVE DEI PRIVATI.*
Stato
decisa il 1987-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452488-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE - COSIDDETTO CONDONO - ININFLUENZA SULLE POSIZIONI SOGGETTIVE DEI PRIVATI.*

Le conseguenze delle violazioni edilizie si sviluppano su due piani ben distinti di rapporti giuridici, uno, pubblicistico, tra il soggetto costruttore e gli organi pubblici amministrativi preposti alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, l'altro, privatistico, tra lo stesso soggetto e i titolari di diritti soggettivi che possano rimanere lesi dall'attività edificatoria del primo. Questi due ordini di rapporti, di regola, non interferiscono tra loro, nel senso che, come, da un lato, la approvazione di un progetto edilizio e la connessa concessione amministrativa non legittimano violazioni giuridiche a danno di terzi e non sono di ostacolo alla conseguente Azione degli interessati nella Sede opportuna, così, dall'altro, la carenza di detta concessione non autorizza il singolo a promuovere, per ciò solo, il giudizio ove non sia stato pregiudicato un suo diritto. Pertanto, poiché la legge 28 febbraio 1985 n. 47, cosidetta sul condono edilizio, è volta, a tutela del pubblico interesse, a regolarizzare, in certi casi e a determinate condizioni, le violazioni edilizie, il fatto che, adempiute tali condizioni, la pubblica amministrazione non possa più applicare le misure sanzionatorie previste, non incide negativamente sui diritti dei terzi direttamente pregiudicati dall'attività edilizia oggetto della sanatoria. (V 2852/83, mass n 427766; (V 2069/80, mass n 405722; (V 3985/77, mass n 387667).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)