Sez. 2, Sentenza n. 2852 del 26/04/1983 (Rv. 427766 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - LEGITTIMITÀ - CONCRETO ACCERTAMENTO DI EVENTUALI VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTO EDILIZIO SULLE DISTANZE LEGALI - SINDACABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - LEGITTIMITÀ - CONCRETO ACCERTAMENTO DI EVENTUALI VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTO EDILIZIO SULLE DISTANZE LEGALI - SINDACABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
La licenza edilizia ha il limitato fine di rimuovere un ostacolo pubblicistico alla libera esplicazione del diritto di edificare, ma non trasforma l'attività del privato in attività di interesse generale e lascia impregiudicati gli eventuali limiti privatistici, che precludano la costruzione, sì da non subire alcuna interferenza per effetti degli stessi. Pertanto, anche se la licenza edilizia risulti legittima, è tuttavia sindacabile da parte del giudice ordinario, l'operato di chi ha effettuato la costruzione, per quanto riguarda il concreto accertamento di eventuali violazioni delle norme del regolamento edilizio sulle distanze legali. (V 2069/80, mass n 405722; (V 3985/77, mass n 387667).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)