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Sez. L, Sentenza n. 4610 del 13/08/1982 (Rv. 422581 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - PER PENDENZA DI UN PROCESSO PENALE - NECESSITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422581-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - PER PENDENZA DI UN PROCESSO PENALE - NECESSITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 295 cod. proc. civ. e 3 cod. proc. pen. alla sospensione del processo civile in pendenza di un processo penale si deve dar luogo allorché l'Azione penale sia effettivamente iniziata e la cognizione del reato si appalesi influente sulla decisione del giudice della controversia civile. La valutazione del rapporto di pregiudizialità, implicando un giudizio di fatto, è incensurabile in Sede di legittimità, ove sia sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici e l'istanza di sospensione può ritenersi disattesa anche senza una espressa pronuncia, in quanto implicita nella motivazione della decisione adottata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)