Sez. L, Sentenza n. 313 del 14/01/1984 (Rv. 432587 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - REGOLAMENTO DEL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI - NATURA - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - REGOLAMENTO DEL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI - NATURA - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Il regolamento del personale del Banco di Napoli ha natura negoziale sicché la sua interpretazione da parte del giudice del merito non è censurabile in Cassazione se immune da vizi logici e giuridici ed osservante dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, in applicazione di tale principio è stata confermata la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto che ai sensi degli artt. 55 e 61 del detto regolamento competeva al lavoratore il diritto di essere ammesso allo scrutinio per la promozione per merito comparativo ottenendo a tal fine anche la valutazione del periodo di servizio militare di leva sulla base delle note di qualifica attribuitegli per l'attività svolta dopo tale servizio o nell'anno allo stesso anteriore). (V 2104/82, mass n 419862; (V 5628/80, mass n 409474; (V 6224/79, mass n 402951).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)