Sez. L, Sentenza n. 5628 del 20/10/1980 (Rv. 409474 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO DEL PERSONALE - NATURA - INTERPRETAZIONE - CRITERI - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI).*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO DEL PERSONALE - NATURA - INTERPRETAZIONE - CRITERI - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI).*
Il regolamento per il personale del Banco di Napoli, nonche il regolamento interno, quale espressione unilaterale del potere organizzativo dell'ente, ha natura negoziale con la conseguenza che l'interpretazione ed applicazione delle norme relative da parte del giudice del merito e censurabile in Sede di legittimita solo sotto il profilo della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e del vizio di motivazione. (in applicazione del suddetto principio, e stata ritenuta corretta la decisione del giudice del merito che ha negato il diritto del dipendente della banca al trattamento spettante per lo svolgimento di mansioni superiori, a norma degli artt 45 e 46 del regolamento del personale del Banco di Napoli approvato con DM 22 dicembre 1952 e modificato con DM 10 giugno 1961, ove sia stato incensurabilmente accertato che, in base al regolamento interno, tali mansioni potevano essere svolte anche da personale della stessa qualifica riconosciuta all'attore). (V 2123/79, mass n 398487; (V 182/79, mass n 396246; (Conf 4915/79, mass n 401568).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Preleggi art. 4, DM 22/12/1952 art. 45, DM 22/12/1952 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)