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Sez. L, Sentenza n. 2014 del 01/04/1982 (Rv. 419862 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - FUNZIONARIO DI DIREZIONE - CAPO UFFICIO - PREPOSIZIONE AD UNA AGENZIA DI CITTÀ - CRITERI - RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO DEL PERSONALE - INTERPRETAZIONE RELATIVA.*
Stato
decisa il 1982-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419862-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - FUNZIONARIO DI DIREZIONE - CAPO UFFICIO - PREPOSIZIONE AD UNA AGENZIA DI CITTÀ - CRITERI - RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO DEL PERSONALE - INTERPRETAZIONE RELATIVA.*

Al fine di accertare se, alla stregua del regolamento interno del Banco di Napoli, la preposizione ad una Agenzia di città sia promiscuamente attribuibile a dipendenti aventi la qualifica di funzionario di direzione o di capo ufficio o sia, invece, riservata al funzionario, e solo vicariamente ed occasionalmente espletata dal capo ufficio, il giudice del merito deve procedere alla interpretazione delle Disposizioni regolamentari (la quale, atteso il carattere negoziale di tale disciplina, è censurabile, in Sede di legittimità, sotto il profilo della congruità e logicità della motivazione nonché della corretta applicazione dei criteri legali di ermeneutica), esaminando comparativamente, in particolare alla stregua dell'art. 1363 cod. civ., la suddetta normativa riguardante le mansioni ed i compiti previsti per il funzionario ed il capo ufficio e la rispettiva estensione e responsabilità, anche alla luce degli eventuali accordi sindacali. (V 5628/80, mass n 409474; (V 6224/79, mass n 402951; (V 4915/79, mass n 401568).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)