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Sez. L, Sentenza n. 3250 del 05/03/2003 (Rv. 560869 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO | Impedimento fisico del prestatore determinante solo una mera difficoltà nello svolgimento delle mansioni - Sopravvenuta impossibilità totale o parziale della prestazione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560869-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO

L'ipotesi di sopravvenuta impossibilità totale o parziale della prestazione lavorativa, tale da giustificare il licenziamento del lavoratore ai sensi dell'art. 3 legge n. 604 del 1966, non è ravvisabile, ove l'impedimento fisico del prestatore determini solo una mera difficoltà nello svolgimento delle mansioni precedentemente espletate, superabile mediante l'adozione di diverse modalità di esecuzione del lavoro, compatibili con l'organizzazione aziendale, cui il datore di lavoro è tenuto nell'ambito del suo dovere di cooperazione anche a norma dell'art. 2087 cod. civ.. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva annullato il licenziamento di una lavoratrice impiegata come cameriera ai piani presso una struttura alberghiera, la quale era affetta da ernia lombosacrale ma era ancora in condizione di disimpegnare i compiti inerenti la qualifica, pur con rendimento minore rispetto ai livelli di produzione stabiliti dall'azienda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)