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Sez. L, Sentenza n. 7908 del 23/08/1997 (Rv. 507029 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni attribuite - Parziale impossibilità della prestazione - Disciplina ex art. 1464 cod. civ. - Applicabilità - Limiti - Prova dell'inesistenza in azienda di mansioni equivalenti compatibili - Onere del datore di lavoro - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507029-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

Nell'ipotesi di sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni affidategli determinante una parziale impossibilità della prestazione, il datore di lavoro può, a norma dell'art. 1464 cod. civ., risolvere il rapporto, ove non abbia un apprezzabile interesse all'adempimento parziale; tale opzione datoriale, tuttavia, concretandosi nell'esercizio del potere di licenziamento, va esercitata nel rispetto dei principi sanciti dalla legge n. 604 del 1966, con particolare riferimento agli artt. 1 e 3. Ne consegue che può ritenersi legittimo il recesso del datore di lavoro solo quando sia provata l'impossibilità di adibire il lavoratore la cui prestazione sia divenuta parzialmente impossibile a mansioni equivalenti e compatibili con le sue residue capacità lavorative, senza che ciò comporti una modifica dell'assetto aziendale.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 1464

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)