Sez. L, Sentenza n. 16141 del 15/11/2002 (Rv. 558540 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Infermità permanente - Conseguente impossibilità sopravvenuta della prestazione - Giustificato motivo di recesso - Condizioni - Ineseguibilità dell'attuale prestazione lavorativa - Sufficienza - Esclusione - Assegnazione del dipendente ad altra attività di livello equivalente ed eventualmente a mansioni inferiori - Necessità - Limiti - Rispetto dell'assetto organizzativo dell'impresa - Manifestazione da parte del lavoratore della volontà di essere adibito ad altre attività - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE
Nel caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l'impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (artt. 1 e 3, legge n. 604 del 1966, artt. 1463 e 1464, cod. civ.) non è ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore di lavoro, potendo essere esclusa dalla possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività, riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2103, cod. civ.), ovvero, se ciò sia impossibile, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, senza alterazione dell'assetto organizzativo della medesima. Peraltro, il lavoratore che impugna il licenziamento giustificato con la sua inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni stabilite nel contratto, in adempimento dell'onere di specificazione della domanda (art. 414 n. 3 e n. 3, cod. proc. civ.), è tenuto a manifestare la propria volontà di essere assegnato ad attività diverse, allegando la propria idoneità fisica allo svolgimento delle medesime (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda di reintegrazione nel medesimo posto occupato, con la quale il lavoratore non aveva chiesto, neppure approssimativamente, di essere destinato ad attività diverse rispetto a quelle svolte, puntualizzando altresì che al datore di lavoro, in quanto onerato della dimostrazione della sussistenza del giustificato motivo del recesso, spetta invece provare le attività svolte nell'impresa e l'impossibilità di assegnarvi il lavoratore, fisicamente inidoneo alle originarie mansioni, senza alterare l'organizzazione tecnica e produttiva).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 1366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)