Sez. L, Sentenza n. 12981 del 30/12/1993 (Rv. 484907 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Disciplina anteriore all'art. 16 legge n. 412 del 1991 - Interessi e rivalutazione dovuti su credito previdenziale per integrazione al minimo del trattamento pensionistico - Decorrenza - Data di liquidazione della pensione e date di scadenza dei successivi ratei - Rilevanza - Anteriorità di tali date rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale, n. 314 del 1985 - Influenza - Esclusione.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria
Con riguardo a fattispecie non soggetta, "ratione temporis", alla disciplina dettata dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, gli interessi e la rivalutazione monetaria dovuti (a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 ed ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.) su credito previdenziale, per integrazione al minimo del trattamento pensionistico divenuta spettante in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 314 del 1985, decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione - sia pure inesatta - della pensione oppure (in mancanza) dall'inutile scadenza del centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa della medesima prestazione, nonché dalle successive scadenze dei singoli ratei, non rilevando in contrario l'anteriorità di queste date alla pubblicazione della sentenza suddetta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)