Sez. L, Sentenza n. 10720 del 14/10/1995 (Rv. 494231 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO | Mancata inclusione di emolumenti pensionabili e conseguentemente inesattezza della liquidazione - Accertamento giudiziale dell'applicabilità della inclusione di essi nella base retributiva - Obbligo dell'ente di pagamento della rivalutazione e degli interessi legali sulle quote integrative dei ratei - Sussistenza - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO
L'inesatta liquidazione da parte dell'I.N.P.S. del trattamento pensionistico per mancata inclusione nella base retributiva di emolumenti pensionabili non corrisposti al dipendente e non comunicati all'I.N.P.S. dal datore di lavoro al tempo della liquidazione della pensione, ma successivamente dichiarati dovuti in sede di accertamento giudiziale, non esonera l'ente (in fattispecie sottratta "ratione temporis" alla disciplina dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) dall'obbligo di pagamento della rivalutazione e degli interessi sulle quote integrative dei ratei di pensione maturati dalla data del collocamento a riposo, con decorrenza dal centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto anziché dalla data del provvedimento di riliquidazione, in applicazione analogica del principio secondo cui gli interessi su prestazioni per crediti previdenziali derivanti da pronuncia di accoglimento della Corte Costituzionale decorrono dalla data della mora "ex re", ancorché essa preceda la pubblicazione della pronunzia, giacché una volta esclusa la rilevanza della colpa dell'ente obbligato, non è possibile distinguere tra l'ipotesi di ignoranza di una norma sopravvenuta con effetto retroattivo e l'ignoranza di una situazione di fatto oltreché di diritto, quale la mancata erogazione di determinati emolumenti computabili ai fini pensionistici o la loro spettanza, fermo restando tuttavia che l'irrilevanza della colpa dell'ente, traducendosi in una oggettiva responsabilità del medesimo per il danno causato dal ritardo, ancorché incolpevole, nell'adempiere, consente allo stesso ente, ove il ritardo sia imputabile ad un terzo o al creditore, rispettivamente di rivalersi nei confronti del primo e di escludere o diminuire il risarcimento dovuto al secondo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)