Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 12/05/1997 (Rv. 504208 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Danno da occupazione appropriativa (accessione invertita) - Liquidazione - Criteri ex art. 3, comma sessantacinquesimo, legge n. 662 del 1996 - Applicabilità quale "ius superveniens" - Nel giudizio di legittimità - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In materia di risarcimento del danno conseguente alla illegittima acquisizione da parte della pubblica amministrazione della proprietà di un'area mediante l'esecuzione sulla stessa di un'opera pubblica in difetto di regolare espropriazione del bene, la disciplina dettata, ai fini della determinazione del danno stesso, dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (con cui è stato aggiunto il comma settimo bis all'art. 5 bis D.L. 1 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992 n. 359), dichiarata espressamente applicabile anche nei procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato, costituisce "ius superveniens" rilevante anche nel giudizio di cassazione, nel caso in cui oggetto di censura sia la quantificazione del risarcimento in questione. (Nella specie tale parte della decisione era stata censurata dalla P.A. per difetto di motivazione e la S.C. si è limitata ad annullare la pronuncia di merito ai fini della determinazione del risarcimento alla stregua dei criteri fissati dalla nuova norma).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)