Sez. 1, Sentenza n. 12631 del 17/12/1998 (Rv. 521721 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Liquidazione del danno da occupazione appropriativa - Criterio ex art. 3 comma sessantacinquesimo legge 662 del 1996 - Giudizi in corso - "Ius superveniens" - In cassazione - Applicabilità - Condizioni - Contestazione sull'ammontare del danno - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
I criteri per la liquidazione del danno da occupazione appropriativa, stabiliti dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono applicabili ai giudizi in corso, anche in cassazione, purché sia in contestazione l'ammontare del risarcimento: non anche qualora non sia più in discussione la determinazione del danno, in particolare allorché oggetto del ricorso sia soltanto la legittimazione passiva riguardo all'esperita azione di risarcimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)