Sez. 1, Sentenza n. 7760 del 20/08/1997 (Rv. 506883 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Liquidazione - Criteri - "Jus superveniens" - costituito dall'art. 3 comma sessantacinquesimo, della legge n. 662 del 1996 - Applicabilità nel giudizio di legittimità - Presupposti - Censura della sentenza di merito sotto il profilo motivazionale, in ordine alla determinazione del danno - Sufficienza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di risarcimento del danno dovuto per l'illegittima occupazione di suoli da parte della pubblica amministrazione ai fini della costruzione di un'opera pubblica, perché possa trovare ingresso in sede di legittimità lo "jus superveniens" costituito dai nuovi criteri per la liquidazione del danno, introdotti, con norma esplicitamente retroattiva, dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996, concernenti tutte le occupazioni anteriori al 30 settembre 1996, purché oggetto di procedimenti non definiti con sentenza passata in giudicato, è sufficiente che la sentenza impugnata sia censurata per vizi motivazionali attinenti alla determinazione del danno, risultando in tal modo assolti dalla parte gli oneri di allegazione che le incombono in ordine ai criteri di fatto della liquidazione e potendo quindi esplicarsi il potere del giudice di ricerca e applicazione della norma, il cui esercizio non incontra vincoli nelle prospettazioni delle parti.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)