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Sez. L, Sentenza n. 7512 del 06/07/1991 (Rv. 472992 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Modificazione | Domanda nuova - Divieto - Sanatoria della tardività con l'accettazione del contraddittorio - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472992-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Modificazione

Nel rito del lavoro, il divieto di proporre domande nuove nel corso del giudizio di primo grado è funzionale ad esigenze di accelerazione del procedimento (artt. 414 e 416 cod. proc. civ.) ed esorbita dalla tutela del privato interesse delle parti, sicché la tardività della nuova domanda non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio sulla medesima ad opera della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)