diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15147 del 05/07/2007 (Rv. 598417 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | Fondamento - Domande nuove - Divieto - Violazione della preclusione - Conseguenze - Accettazione del contraddittorio ad opere della controparte - Irrilevanza - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598417-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE

Nel rito speciale del lavoro, il divieto di proporre domande nuove nel corso del giudizio di primo grado è in funzione dell'accelerazione del procedimento e, in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, esorbita dalla tutela del privato interesse delle parti, sicché la proposizione della nuova domanda non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte e la sua inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non precluso, per accettazione del contraddittorio della controparte, l'ampliamento della domanda da parte della ricorrente, lavoratrice agricola subordinata, la quale, reclamato in giudizio il pagamento dell'indennità di maternità aveva poi richiesto, a seguito delle eccezioni dell'Istituto di carenza del requisito assicurativo, la declaratoria del diritto ad essere reiscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dai quali era stata cancellata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Decr. Legisl. Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)