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Sez. L, Sentenza n. 9874 del 18/09/1995 (Rv. 494066 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | "Ius novorum" - Diritto - Violazione - Rilevabilità d'ufficio anche in cassazione - Fondamento.
Stato
decisa il 1995-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494066-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

La violazione del divieto dello "ius novorum" in appello, sancito, nel rito del lavoro, dall'art. 437 cod. proc. civ., è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo contraria ai principi ispiratori dell'anzidetto rito l'ammissibilità, per la prima volta in appello, di domande ed eccezioni la cui proposizione sarebbe già stata preclusa in primo grado ai sensi del secondo comma dell'art. 416 dello stesso codice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)