Sez. 4, Sentenza n. 43175 del 02/07/2013 Ud. (dep. 22/10/2013) Rv. 258087 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Reato commesso anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010 - Sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità - Richiesta presentata in sede d'impugnazione - Possibilità - Condizioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di guida in stato d'ebbrezza con tasso alcolemico accertato superiore a 1, 5 grammi per litro (art. 186, secondo comma lett. c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), l'imputato che, condannato in primo grado sulla base alla disciplina anteriore alla legge n. 120 del 2010, invochi in sede di impugnazione l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità introdotta dalla legge citata, deve condizionare la sua richiesta alla contestuale irrogazione della diversa e più severa pena detentiva prevista dalla nuova normativa. (In motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente opinando, si farebbe illegittima applicazione di una "terza legge", risultante dalla combinazione dei frammenti delle discipline succedutesi nel tempo, in violazione dell'art. 2 cod. pen).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 2 lett. C, Cod. Strada art. 186 com. 9 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)