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Sez. 4, Sentenza n. 36757 del 04/06/2004 Ud. (dep. 17/09/2004) Rv. 229687 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Originaria pena detentiva congiunta con quella pecuniaria - Legge successiva con comminatoria di pena peCuniaria o permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità - Legge più favorevole - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229687-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

In materia di successione nel tempo di leggi penali, è incontroverso che, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, senza poter combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perchè in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale che, giudicando del reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma secondo, C. S., in epoca successiva all'entrata in vigore del D.Lgs 2000 n.274 - e prima della legge 1 agosto 2003 n.214 -, pur applicando il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto per i reati divenuti di competenza del giudice di pace, aveva tuttavia ritenuto di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante il relativo divieto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 53, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 60 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)