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Sez. L, Sentenza n. 3110 del 30/03/1994 (Rv. 485994 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - In genere | Sentenza della Corte Costituzionale dichiarativa dell'illegittimità di norme da applicarsi nella controversia - Applicazione come "ius superveniens", in contrasto con il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione - Violazione dell'art. 384 cod. proc. civ. - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1994-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485994-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - In genere

Viola il disposto dell'art. 384 cod. proc. civ., sulla vincolatività del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, il giudice di rinvio che si attenga, per la nuova decisione, non già a tale principio, ma allo "jus superveniens" costituito da sentenza della Corte Costituzionale di norme da applicarsi per la risoluzione della controversia, allorché la pubblicazione di tale sentenza sulla Gazzetta Ufficiale sia non posteriore a quella della sentenza rescindente, ma anteriore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)